ambiti lavorativi
Sulla base delle normative vigenti:
– per l’Educatore Professionale Socio Sanitario (formato nei corsi in “Educazione Professionale” in classe L/SNT2 o in pregressi corsi regionali equipollenti) è ancora valevole ed attivo il DM 520/98 che prevede la agibilità professionale in ogni ambito.
– per l’Educatore Professionale Socio Pedagogico la cornice normativa di riferimento è costituita dal dettato normativo della L.205/2017 (i cosiddetti “commi Iori”), integrato dal comma 517 dell’articolo 1 della L.145/2018. Quest’ultimo comma estende l’ambito dell’Educatore Professionale Socio Pedagogico (e del Pedagogista) ai presidi sociosanitari ed ai servizi della salute “limitatamente agli aspetti socioeducativi” (modificando il comma 594, articolo 1 della legge di bilancio 2018, L.205/2017). Il 27 ottobre è stato firmato dai Ministri Speranza e Messa il decreto previsto dall’articolo 33 bis del D.L. 104 del 14 agosto 2020 che, definendo il ruolo e le funzioni dell’educatore professionale socio pedagogico, stabilisce in modo inequivocabile la possibilità, per questa figura professionale, di operare, in base alle proprie competenze, nell’ambito dei presidi socio-sanitari e della salute
CORSI DI RIQUALIFICA “60 CFU”
dal 31 dicembre 2020 non è più possibile ottenere la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico tramite 60 cfu
Premesso che, secondo la Legge di Bilancio 205/2017, comma 595 “La qualifica di educatore professionale socio‐pedagogico è attribuita con laurea L19 (Scienze dell’Educazione) e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.”
al comma 597, SI STABILISCE CHE:
“In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
b) svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.”
Hanno pertanto acquisito la qualifica di educatore professionale socio pedagogico coloro i quali, in possesso dei suddetti requisiti hanno, nei tempi stabiliti, conseguito i 60 crediti formativi universitari previsti.
INOLTRE in base al comma 598 (Legge 205/17 “Iori”) hanno acquisito la medesima qualifica coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, avessero età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero avessero almeno venti anni di servizio.
Ricordiamo che tali corsi conferivano una qualifica, NON una laurea: tale qualifica è spendibile per ogni concorso, anche quando non viene esplicitato dai bandi.
Questi corsi sono stati attivati e portati a termine come previsto dalla legge stessa. Non è più possibile pertanto iscriversi a tali corsi, e di conseguenza qualificarsi come E. P. Socio pedagogici.
ISCRIZIONE ALBO
Sono obbligati all’iscrizione all’Albo (previsto dalla Legge 3/2018 “Decreto Lorenzin”) TUTTI gli educatori professionali che esercitano la professione ai sensi del DM 520/98 ed hanno il titolo acquisito nel corso di laurea in classe SNT2 o equipollenti (EP Regionali fino al 2012), indipendentemente dall’ambito in cui lavorano.
La legge non prevede esoneri in caso di maternità.
L’Educatore Professionale Socio Pedagogico NON possiede alcun albo di riferimento. Il comma 594 della Legge di Bilancio 205/17 lo specifica in modo chiaro. “Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4, le professioni di educatore professionale socio‐pedagogico e di pedagogista sono comprese nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi”.
crediti ECM
(Rif. Sito AGENAS) Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva. Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un metodo di formazione continua e uno strumento di attestazione della propria costante riqualificazione professionale.
(Rif. Commissione nazionale per la formazione continua – MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO) L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine. Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.
Pertanto gli Educatori professionali laureatisi in classe SNT2 e gli Educatori Professionali Regionali equipollenti avevano l’obbligo di acquisizione ECM dal momento del conseguimento del titolo (in assenza di Albo/Ordine)
Solo con la Legge n.145/18 comma 539, è stata finalmente sancita l’equipollenza dei titoli regionali conseguiti entro il 2005. Pertanto, fino all’emanazione di tale Legge, questi professionisti NON erano obbligati all’obbligo di ECM, non avendo un titolo riconosciuto abilitante.
Essendo stato istituito dalla Legge 3/2018 “Decreto Lorenzin” l’Albo per gli Educatori Professionali Socio-Sanitari l’obbligo di formazione continua per gli educatori PROFESSIONALI Regionali post ’99 decorre quindi dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine. Tutti coloro che, inconsapevoli della mancata equipollenza, avessero maturato crediti ECM nel ventennio precedente, vedranno “probabilmente” riconosciuti solo i crediti del precedente triennio (2014/2016) nei termini e con gli esoneri previsti dalla normativa che premia la regolarità formativa pregressa. (Consultare Sito AGENAS e TSRM)
Dal 2017 ci sono nuovi criteri per l’attribuzione dei crediti agli eventi, ad esempio alla formazione sul campo verranno riconosciuti un numero maggiore di crediti ECM.
Nel triennio 2017-2019, vengono confermati dalla “Commissione Nazionale per la Formazione Continua” 150 crediti complessivi, ma si abolisce il limite di minimo 25 e massimo 75 crediti l’anno. Ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti.
Dal 2017 è stato poi introdotto un criterio che premia la regolarità formativa pregressa: chi ha acquisito da 80 a 120 crediti ECM tra il 2014 ed il 2016, avrà una riduzione di 15 crediti per il nuovo triennio (riduzione da 150 a 135). Chi, invece, ha acquisito da 121 a 150 crediti nel triennio che volge al termine, avrà una riduzione di 30 crediti tra il 2017 ed il 2019 (da 150 a 120).
(Documento Delibera CNFC in merito assegnazione crediti.)
DOCUMENTO DELIBERA DELLA CNFC IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM)
Art. 1 (Obbligo formativo triennio 2017-2019)
1. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni
2. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014).
3. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.
Delibera del 25 luglio 2019 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua
Gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018 n. 3, ove precedentemente non assoggettati all’assolvimento dell’obbligo formativo ECM, per il triennio 2020-2022 potranno portare in riduzione i cinquanta crediti formativi ECM che abbiano acquisito entro il 31 dicembre 2019. (Vedere specifiche sul sito AGENAS)
Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso maturati e il proprio debito formativo complessivo. (Rif. Sito AGENAS e COGEAPS)
Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)
(rif. DELIBERA DELLA CNFC IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM)
Art. 4 (Docente, tutor/relatore di formazione organizzata da Provider)
1. Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento.
2. Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta.
3. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di ‘docente’, rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione.
4. Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione per singolo docente, deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).
5. Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso evento con ruoli diversi (in qualità di docente/tutor/relatore in un’edizione e in un’altra come discente), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta; il provider, nel caso il professionista sanitario partecipi come discente a un corso di cui era stato docente, dovrà inserire un nuovo programma in quanto non dovrà più comparire il nome del professionista sanitario nel ruolo di docente/tutor/relatore.
(Vedere specifiche sul sito AGENAS)
Elenchi speciali
Le iscrizioni agli Elenchi Speciali (DM 09/08/2019)
sono state chiuse definitivamente al 30/06/2020.
Il DM 9 agosto 2019 ha istituito i cosiddetti “elenchi speciali” ad esaurimento, per permettere di continuare ad esercitare a chi ha esercitato finora una professione sanitaria senza un titolo idoneo all’iscrizione all’Albo; riguardano infatti 17 professioni sanitarie. L’iscrizione negli Elenchi Speciali prevista dai commi 537 e 538 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/18), sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 2019. Tuttavia la scadenza è stata prorogata in seguito al decreto MILLEPROROGHE art.5 c. 5 fino al 30 giugno 2020.
(Per informazioni specifiche consultare il sito TSRM.ORG)
L’iscrizione agli Elenchi Speciali sono pertanto chiuse e in nessun modo è più possibile accedervi.
Sono stati obbligati ad iscriversi previa approvazione del proprio albo provinciale tutti coloro che lavorano in Servizi sanitari e sociosanitari e che non avevano, al momento dell’entrata in vigore della legge, alcun titolo che consentisse loro di esercitare la professione nei suddetti servizi.
A tal proposito, è bene ricordare che, in base all’art. 1, comma 517, L.145/2018, l’educatore socio pedagogico può lavorare «nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi»
Il 27 ottobre è stato firmato dai Ministri Speranza e Messa il decreto previsto dall’articolo 33 bis del D.L. 104 del 14 agosto 2020 che, definendo il ruolo e le funzioni dell’educatore professionale socio pedagogico, stabilisce in modo inequivocabile la possibilità, per questa figura professionale, di operare, in base alle proprie competenze, nell’ambito dei presidi socio-sanitari e della salute.
Equipollenze
IL titolo triennale di educatore professionale regionale è stato dichiarato equipollente alla Laurea SNT2 di Educatore Professionale Socio-Sanitario (normato dal DM 520/98).
Tali equipollenze erano state sancite già nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, ma fino al 1999 (restando il limite della Legge 42/99).
Ora con Legge n.145/18 comma 539, tale equipollenza è stata sancita anche per i titoli conseguiti entro il 2005, ed in un secondo tempo la Legge di bilancio 2020 con il comma 465 ha esteso fino a tutto il 2012 il periodo di tempo entro il quale occorre aver conseguito i diplomi e gli attestati di Educatore Professionale ottenuti a seguito di corsi regionali o formazione specifica, ai fini del riconoscimento dell’equipollenza alla laurea triennale di Educatore Professionale sociosanitario.
Di seguito il testo: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n.42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n.205, i diplomi e gli attestati indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti (entro il 2005 sostituito da) entro il 2012, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell’esercizio professionale, dell’accesso alla formazione post-base e dell’iscrizione all’albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n.3.”
pedagogista
Al comma 595 (Legge 205/17 “Iori”) si stabilisce che: “(…) La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education.” Sono equipollenti ai titoli indicati le lauree del precedente ordinamento (DM509/99) classi di laurea 56/S, 65/S e 87/S, nonché la laurea in Pedagogia dell’ordinamento precedente al 509/99.